Ultimo aggiornamento 30.10.2008
ICI> Istruzioni
generali
Esenzioni
Ai sensi del D.L. 27.5.2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge
24.07.2008 n. 126, ad esclusione delle abitazioni classificate
nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville),
A9 (castelli e palazzi eminenti) e delle abitazioni
dei cittadini italiani residenti all’estero, sono da
considerarsi escluse dal pagamento dell’ICI, a decorrere dall’anno
2008:
- l’abitazione principale in proprietà,
usufrutto, uso, abitazione delle persone fisiche;
- una sola delle unità immobiliari di pertinenza (categorie catastali
C/2, C/6, C/7), anche se posseduta in quota, destinata ed effettivamente utilizzata
a servizio dell’abitazione principale (non classificata in categoria catastale
A/1, A/8, A/9) anche non appartenente allo stesso fabbricato purché non
locata;
- l’abitazione principale di soci assegnatari di cooperative edilizie
a proprietà indivisa, nonché gli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in
linea retta (genitori o figli) con residenza anagrafica nell’appartamento (anche
se in comproprietà) e una sola pertinenza;
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta
da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e
una sola pertinenza, purché non locate;
- l’unità immobiliare assegnata al coniuge a seguito di
sentenza di separazione, annullamento, scioglimento del matrimonio,
purché il coniuge assegnatario la utilizzi a titolo di abitazione principale
e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e una sola pertinenza,
a condizione che il soggetto passivo (non assegnatario) non sia titolare
di diritti reali su altro immobile destinato ad abitazione principale situato
nel Comune.
Sono, inoltre, esenti per il periodo dell’anno durante il quale sussistono
le condizioni prescritte dalla legge:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché
dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti,
dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome
di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da
E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive
modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione,
e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli
13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929
e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali
per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito
dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati
al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti
direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (nella Regione
Trentino Alto Adige tutti i terreni agricoli sono esenti).
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222.
Ulteriori agevolazioni/esenzioni previste dal
regolamento comunale