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Ultimo aggiornamento 30.10.2008

 ICI> Istruzioni generali

Esenzioni

Ai sensi del D.L. 27.5.2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24.07.2008  n. 126, ad esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli e palazzi eminenti) e delle abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero, sono da considerarsi escluse dal pagamento dell’ICI, a decorrere dall’anno 2008:

  1. l’abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso, abitazione delle persone fisiche;
  2. una sola delle unità immobiliari di pertinenza (categorie catastali C/2, C/6, C/7), anche se posseduta in quota, destinata ed effettivamente utilizzata a servizio dell’abitazione principale (non classificata in categoria catastale A/1, A/8, A/9) anche non appartenente allo stesso fabbricato purché non locata;
  3. l’abitazione principale di soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  4. le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) con residenza anagrafica nell’appartamento (anche se in comproprietà) e una sola pertinenza;
  5. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e una sola pertinenza, purché non locate;
  6. l’unità immobiliare assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione, annullamento, scioglimento del matrimonio, purché il coniuge assegnatario la utilizzi a titolo di abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e una sola pertinenza, a condizione che il soggetto passivo (non assegnatario) non sia titolare di diritti reali su altro immobile destinato ad abitazione principale situato nel Comune.

Sono, inoltre, esenti per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

  1. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
  4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  7. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  8. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (nella Regione Trentino Alto Adige tutti i terreni agricoli sono esenti).
  9. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Ulteriori agevolazioni/esenzioni previste dal regolamento comunale