Dal 2005 è possibile non pagare l’ICI per gli appartamenti dati in affitto a canone concordato. Per incentivare l’affitto delle case, il Consiglio comunale ha infatti approvato una modifica al Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, che vale dal 2005, in base alla quale l’esenzione spetta a chi affitta con un canone concordato secondo le regole della legge 431/98 (art. 2, comma 3), a condizione che:
Per i proprietari che hanno già stipulato un contratto, dopo il 1° gennaio 2005, è sufficiente rivolgersi ad un CAF o Associazione convenzionati per verificare se rientra nei requisiti previsti. In caso positivo il CAF predispone l’attestazione e direttamente la invia al Comune senza alcuna spesa per gli utenti. I soggetti convenzionati sono comunque disponibili per fornire tutte le informazioni necessarie a chi non abbia ancora concluso il contratto. Su richiesta, inoltre, possono anche prestare supporto ed assistenza per l’intera pratica al prezzo fissato dalla convenzione con il Comune ( 50 Euro).
L’elenco dei CAF e delle Associazioni di categoria convenzionati con il Comune unitamente ai modelli di dichiarazione sostitutiva necessari per lo svolgimento della pratica amministrativa, sono disponibili presso gli uffici del Servizio Tributi e nei sottoelencati file in formato PDF.