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Ultimo aggiornamento 13.08.2008

 ICI> Affitto sì, ICI no

Esenzione ICI per chi affitta a canone concordato.

Dal 2005 è possibile non pagare l’ICI per gli appartamenti dati in affitto a canone concordato. Per incentivare l’affitto delle case, il Consiglio comunale ha infatti approvato una modifica al Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, che vale dal 2005, in base alla quale l’esenzione spetta a chi affitta con un canone concordato secondo le regole della legge 431/98 (art. 2, comma 3), a condizione che:

  1. il contratto sia stipulato dopo il 1° gennaio 2005
  2. il canone della locazione applicato sia compreso tra il minimo e il medio concordato per la fascia di appartenenza dell’immobile, secondo le tabelle definite a livello locale in base ad accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli affittuari
  3. il requisito venga attestato da uno dei soggetti convenzionati con il Comune (CAF e Associazioni di categoria)
  4. l’immobile sia adibito ad abitazione principale dell’inquilino, che deve fissarvi la residenza anagrafica.

Per i proprietari che hanno già stipulato un contratto, dopo il 1° gennaio 2005, è sufficiente rivolgersi ad un CAF o Associazione convenzionati per verificare se rientra nei requisiti previsti. In caso positivo il CAF predispone l’attestazione e direttamente la invia al Comune senza alcuna spesa per gli utenti. I soggetti convenzionati sono comunque disponibili per fornire tutte le informazioni necessarie a chi non abbia ancora concluso il contratto. Su richiesta, inoltre, possono anche prestare supporto ed assistenza per l’intera pratica al prezzo fissato dalla convenzione con il Comune ( 50 Euro).

L’elenco dei CAF e delle Associazioni di categoria convenzionati con il Comune unitamente ai modelli di dichiarazione sostitutiva necessari per lo svolgimento della pratica amministrativa, sono disponibili presso gli uffici del Servizio Tributi e nei sottoelencati file in formato PDF.