L’art. 33 della Legge provinciale 22 marzo 2001 ha soppresso l’imposta di soggiorno con effetto dal 1° gennaio 2001.
Il pagamento del tributo verrà richiesto esclusivamente in caso di accertamenti per annualità antecedenti all’anno 2001.
L’imposta di soggiorno è dovuta da coloro che hanno dimorato temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi nel territorio del Comune di Trento diverso da quello di loro residenza e da coloro che, seppur residenti nel Comune di Trento, hanno dimorato temporaneamente a scopo turistico in alloggi siti nelle "zone turistiche" (Monte Bondone e Sobborghi) individuate nella deliberazione della Giunta provinciale 10.02.1978 n. 883.
Presso il Servizio Tributi è disponibile la mappa che individua le "zone turistiche".
Si considerano "a scopo turistico" i soggiorni effettuati per scopi diversi da quelli di lavoro.
L’assegnazione dei singoli alloggi ad una determinata categoria viene
effettuata con determina del Dirigente, dopo aver sentito il parere dell’Azienda
di promozione Turistica.
L’estratto della determina del Dirigente di classificazione viene notificata
agli interessati e contro la stessa potrà essere prodotto ricorso alla
Giunta provinciale sia per motivi di legittimità che di merito.
Nel Comune di Trento gli alloggi sono classificati in tre categorie. La tariffa
è il risultato di un’imposta base riferita alla categoria e un’imposta
aggiuntiva commisurata per categoria e per metro quadrato.
Al pagamento dell’imposta sono tenuti i proprietari e gli usufruttuari
dell’immobile nonché i titolari dell’amministrazione dei
complessi immobiliari in multiproprietà.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato in due rate attraverso
cartella esattoriale, recapitata al domicilio dell’interessato dal Concessionario
per il Servizio della riscossione dei tributi – Caritro Spa .