Ultimo aggiornamento 03.05.2007
Norme per il funzionamento del Comitato pari opportunità
Art. 1 - Oggetto
- Le presenti norme disciplinano le modalità di funzionamento del Comitato per le Pari Opportunità.
Art. 2 - Composizione e durata
- Il Comitato per le pari opportunità è composto:
- dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, uno per ogni organizzazione sindacale più rappresentativa, si sensi delle disposizioni vigenti;
- da rappresentanti designati dall'Amministrazione, in numero equivalente a quelli designati dalle organizzazioni sindacali, scelti fra i dipendenti;
Qualora la carica di Presidente sia attribuita a un/una componente degli organi politici il Direttore Generale può individuare tra i rappresentanti designati dall'Amministrazione un coordinatore/una coordinatrice con funzioni di raccordo amministrativo tra Presidente e Comitato.
- Per l'espletamento dell'attività del Comitato, i/le componenti si avvalgono di permessi retribuiti come previsto dalla disposizioni contrattuali vigenti.
- I/Le componenti il Comitato rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla costituzione del nuovo Comitato.
Art. 3 - Compiti
- Al Comitato sono riconosciute tutte le funzioni attribuite dalla vigente normativa.
- Al Comitato compete:
- formulare Piani di azioni positive e avanzare proposte a favore delle lavoratrici e dei lavoratori ed individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento delle condizioni di parità ;
- esprimere parere, su richiesta dell'Ente, sugli atti di indirizzo generale riguardanti le politiche, l'ordinamento e la gestione del personale e la formazione;
- promuovere indagini conoscitive, ricerche, analisi e seminari necessari ad individuare misure atte a creare condizioni di pari opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici;
- formulare proposte in ordine criteri e modalità relativi alle seguenti materie: formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti , orari di lavoro del personale, orari dei servizi resi all'utenza, altre materie che hanno valenza sulle condizioni delle donne e degli uomini dipendenti;
- promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- pubblicizzare periodicamente tra le lavoratrici ed i lavoratori dell'Ente il lavoro svolto dal Comitato P.O. ed i risultati emersi attraverso il sito web, circolari, news letter e simili;
- relazionare annualmente alla Giunta Comunale sull'attività svolta e sulle condizioni oggettive delle lavoratrici e lavoratori dipendenti;
- proporre iniziative volte ad incentivare la flessibilità degli orari di lavoro anche in rapporto a quelli dei servizi sociali della città per favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro;
- partecipare e collaborare, con proprio rappresentante, a riunioni, incontri, convegni, reti di CPO, tavoli di lavoro e quant'altro ritenuto opportuno esterni all'ente che abbiano compiti di formulare proposte e riflessioni nonché realizzare interventi in materia di Pari opportunità.
- assolvere ad ogni altro compito ed incombenza attribuita al Comitato da leggi, regolamenti o da normative.
- Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dipendenti dell'ente o persone esterne con specifiche competenze.
Art. 4 - Modalità di funzionamento
- Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria e su convocazione del/della Presidente almeno due volte l'anno.
- Spetta al/alla Presidente convocare il Comitato per le sedute ordinarie o se ne fa richiesta almeno la metà dei componenti effettivi.
- Le sedute si terranno in orario di servizio nella sede appositamente designata. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto anche tramite e-mail almeno 5 giorni prima e contiene l'ordine del giorno predisposto. La convocazione straordinaria può essere effettuata in un tempo inferiore a quello stabilito per la convocazione ordinaria, tramite e-mail o telefonicamente. L'ordine del giorno della successiva riunione viene stabilito, di norma, al termine di ogni seduta.
- Ogni riunione del Comitato viene verbalizzata dal/dalla Segretario/Segretaria. Il verbale contiene le presenze, una sintesi gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale viene approvato nella riunione successiva e viene quindi trasmesso al/alla Dirigente del Servizio Personale.
- Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
- Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei partecipanti. Le votazioni del Comitato avvengono a voto palese, facendo espressa deroga al principio della segretezza del voto, ad eccezione delle votazioni che riguardano le persone o qualora lo richiedano un terzo dei presenti.
- Il Direttore Generale presiede la riunione di insediamento del Comitato.
- Il Comitato può operare in gruppi di lavoro cui si demanda la predisposizioni di documenti su materie di competenza del Comitato stesso.
- I/Le componenti del Comitato, che risultino assenti senza giustificato motivo per cinque riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con provvedimento del Direttore Generale su segnalazione del/della Presidente.
- Qualora un/una componente del Comitato si dimetta o decada, viene integrato dallo stesso organo che lo aveva precedentemente designato.
Art. 5 - Risorse
- L'Amministrazione mette a disposizione del Comitato una sede e attrezzature per il suo funzionamento.
- L'attività di supporto,ivi compresa l'attività di segreteria del Comitato, è garantita dal Servizio Personale.
- L'Amministrazione garantisce, attraverso il piano annuale di formazione e compatibilmente con le risorse a disposizione, la formazione e l'aggiornamento dei componenti del Comitato.
- Per il tramite della Direzione Generale saranno forniti al Comitato i dati e le informazioni richiesti per l'espletamento delle attività di competenza, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 6 - Rapporti con gli organi di governo e altri organismi
- Il Comitato può indire riunioni ed incontri cui invitare i componenti degli organi di governo del Comune e le rappresentanze sindacali aziendali su tematiche di interesse comune pertinenti alle attività del Comitato.
Art. 7 - Approvazione e modifiche
- Le presenti norme sono approvate dal Comitato per le pari opportunità con la maggioranza dei due terzi dei/delle componenti. Analoga maggioranza è richiesta per la modifica.
Art. 8 - Rinvio
- Per ogni altro aspetto non disciplinato dalle presenti norme si rinvia ai contratti collettivi di lavoro e alla normativa vigente.
Le presenti norme sono state approvate dal Comitato Pari Opportunità nella riunione di data 19 luglio 2006.