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Ultimo aggiornamento 03.05.2007

Norme per il funzionamento del Comitato pari opportunità

Art. 1 - Oggetto

  1. Le presenti norme disciplinano le modalità di funzionamento del Comitato per le Pari Opportunità.

Art. 2 - Composizione e durata

  1. Il Comitato per le pari opportunità è composto:
    • dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
    • da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, uno per ogni organizzazione sindacale più rappresentativa, si sensi delle disposizioni vigenti;
    • da rappresentanti designati dall'Amministrazione, in numero equivalente a quelli designati dalle organizzazioni sindacali, scelti fra i dipendenti;
      Qualora la carica di Presidente sia attribuita a un/una componente degli organi politici il Direttore Generale può individuare tra i rappresentanti designati dall'Amministrazione un coordinatore/una coordinatrice con funzioni di raccordo amministrativo tra Presidente e Comitato.
  2. Per l'espletamento dell'attività del Comitato, i/le componenti si avvalgono di permessi retribuiti come previsto dalla disposizioni contrattuali vigenti.
  3. I/Le componenti il Comitato rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla costituzione del nuovo Comitato.

Art. 3 - Compiti

  1. Al Comitato sono riconosciute tutte le funzioni attribuite dalla vigente normativa.
  2. Al Comitato compete:
    1. formulare Piani di azioni positive e avanzare proposte a favore delle lavoratrici e dei lavoratori ed individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento delle condizioni di parità ;
    2. esprimere parere, su richiesta dell'Ente, sugli atti di indirizzo generale riguardanti le politiche, l'ordinamento e la gestione del personale e la formazione;
    3. promuovere indagini conoscitive, ricerche, analisi e seminari necessari ad individuare misure atte a creare condizioni di pari opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici;
    4. formulare proposte in ordine criteri e modalità relativi alle seguenti materie: formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti , orari di lavoro del personale, orari dei servizi resi all'utenza, altre materie che hanno valenza sulle condizioni delle donne e degli uomini dipendenti;
    5. promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
    6. pubblicizzare periodicamente tra le lavoratrici ed i lavoratori dell'Ente il lavoro svolto dal Comitato P.O. ed i risultati emersi attraverso il sito web, circolari, news letter e simili;
    7. relazionare annualmente alla Giunta Comunale sull'attività svolta e sulle condizioni oggettive delle lavoratrici e lavoratori dipendenti;
    8. proporre iniziative volte ad incentivare la flessibilità degli orari di lavoro anche in rapporto a quelli dei servizi sociali della città per favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro;
    9. partecipare e collaborare, con proprio rappresentante, a riunioni, incontri, convegni, reti di CPO, tavoli di lavoro e quant'altro ritenuto opportuno esterni all'ente che abbiano compiti di formulare proposte e riflessioni nonché realizzare interventi in materia di Pari opportunità.
    10. assolvere ad ogni altro compito ed incombenza attribuita al Comitato da leggi, regolamenti o da normative.
  3. Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dipendenti dell'ente o persone esterne con specifiche competenze.

Art. 4 - Modalità di funzionamento

  1. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria e su convocazione del/della Presidente almeno due volte l'anno.
  2. Spetta al/alla Presidente convocare il Comitato per le sedute ordinarie o se ne fa richiesta almeno la metà dei componenti effettivi.
  3. Le sedute si terranno in orario di servizio nella sede appositamente designata. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto anche tramite e-mail almeno 5 giorni prima e contiene l'ordine del giorno predisposto. La convocazione straordinaria può essere effettuata in un tempo inferiore a quello stabilito per la convocazione ordinaria, tramite e-mail o telefonicamente. L'ordine del giorno della successiva riunione viene stabilito, di norma, al termine di ogni seduta.
  4. Ogni riunione del Comitato viene verbalizzata dal/dalla Segretario/Segretaria. Il verbale contiene le presenze, una sintesi gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale viene approvato nella riunione successiva e viene quindi trasmesso al/alla Dirigente del Servizio Personale.
  5. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
  6. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei partecipanti. Le votazioni del Comitato avvengono a voto palese, facendo espressa deroga al principio della segretezza del voto, ad eccezione delle votazioni che riguardano le persone o qualora lo richiedano un terzo dei presenti.
  7. Il Direttore Generale presiede la riunione di insediamento del Comitato.
  8. Il Comitato può operare in gruppi di lavoro cui si demanda la predisposizioni di documenti su materie di competenza del Comitato stesso.
  9. I/Le componenti del Comitato, che risultino assenti senza giustificato motivo per cinque riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con provvedimento del Direttore Generale su segnalazione del/della Presidente.
  10. Qualora un/una componente del Comitato si dimetta o decada, viene integrato dallo stesso organo che lo aveva precedentemente designato.

Art. 5 - Risorse

  1. L'Amministrazione mette a disposizione del Comitato una sede e attrezzature per il suo funzionamento.
  2. L'attività di supporto,ivi compresa l'attività di segreteria del Comitato, è garantita dal Servizio Personale.
  3. L'Amministrazione garantisce, attraverso il piano annuale di formazione e compatibilmente con le risorse a disposizione, la formazione e l'aggiornamento dei componenti del Comitato.
  4. Per il tramite della Direzione Generale saranno forniti al Comitato i dati e le informazioni richiesti per l'espletamento delle attività di competenza, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 - Rapporti con gli organi di governo e altri organismi

  1. Il Comitato può indire riunioni ed incontri cui invitare i componenti degli organi di governo del Comune e le rappresentanze sindacali aziendali su tematiche di interesse comune pertinenti alle attività del Comitato.

Art. 7 - Approvazione e modifiche

  1. Le presenti norme sono approvate dal Comitato per le pari opportunità con la maggioranza dei due terzi dei/delle componenti. Analoga maggioranza è richiesta per la modifica.

Art. 8 - Rinvio

  1. Per ogni altro aspetto non disciplinato dalle presenti norme si rinvia ai contratti collettivi di lavoro e alla normativa vigente.

Le presenti norme sono state approvate dal Comitato Pari Opportunità nella riunione di data 19 luglio 2006.