Il Consiglio comunale, all’inizio del mandato o nel suo corso, istituisce delle Commissioni consiliari. Nel farlo deve rispettare la proporzione tra forze di maggioranza e di minoranza esistente nel Consiglio comunale. Eventuali cambiamenti di questa proporzione comportano la decadenza della Commissione consiliare e la sua eventuale re-istituzione. Solo il numero dei componenti della Commissione consiliare per lo statuto è fissato obbligatoriamente in nove. Per tutte le altre il numero dei componenti è libero.
L’istituzione di quattro Commissioni, quelle previste espressamente dallo statuto, è obbligatoria.
Esse sono:
Il Consiglio comunale può istituire altre Commissioni le quali possono essere permanenti o speciali. Le Commissioni consiliari permanenti sono definite tali perché a loro sono affidate delle materie per tutta la consiliatura. Le Commissioni speciali hanno invece una vita ed un ambito temporale limitato e precisato fin dalla loro istituzione. Nascono e agiscono per uno scopo preciso e limitato nella materia e nel tempo. La proposta della loro istituzione può essere formulata da un quinto dei Consiglieri comunali assegnati o dalla maggioranza dei Capigruppo. Tutte le Commissioni consiliari, secondo lo statuto comunale, nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, esercitano funzioni consultive e preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari e di controllo sull’attività dell’Amministrazione comunale, riferiscono al Consiglio comunale sull’attuazione dei piani, dei programmi e delle deliberazioni, sull’opera della Giunta comunale, sul funzionamento delle strutture comunali e degli enti ed aziende istituite o dipendenti dal Comune.
Esse, secondo le rispettive competenze, si avvalgono della consulenza dei Revisori dei conti, di esperti esterni e di quanti altri, singoli cittadini, associazioni o enti, ritengano opportuno consultare con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale. Tutte le Commissioni consiliari, secondo il regolamento interno del Consiglio comunale, possono:
Il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco e tutti gli Assessori possono partecipare alle riunioni commissariali senza diritto di voto. Le Commissioni possono richiedere al Sindaco, agli Assessori ed ai Dirigenti comunali informazioni, notizie e documenti oltre che la loro presenza per fornire chiarimenti sugli oggetti in esame.
Su richiesta esplicita del Consigliere comunale proponente, in Commissione, può essere data risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze.
Le Commissioni eleggono al loro interno, con voto segreto e separato, il Presidente e Vicepresidente.
Gli eventuali conflitti di competenza tra Commissioni sono risolti dal Presidente del Consiglio comunale.